l Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sta riscrivendo il Decreto Requisiti Minimi che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e dell’uso delle fonti rinnovabili e le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche di edifici e unità immobiliari.
Si tratta della ‘nuova edizione’ del DM 26 giugno 2015 ‘Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici’.
I contenuti sono stati illustrati dal Sottosegretario all’ambiente e sicurezza energetica, Claudio Barbaro, il 26 luglio scorso, in risposta ad una interrogazione posta in Commissione Ambiente della Camera dalla deputata Ilaria Fontana.
Fontana ha ricordato che nel 2020 è stato emanato il Dlgs 48/2020 di recepimento della direttiva EPBD sulla prestazione energetica nell’edilizia che promuove la diffusione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE al 2030.
A seguito del recepimento della direttiva EPBD, il Ministero ha avviato l’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi ma - ha evidenziato la deputata - il primo documento di revisione trasmesso dal Ministero all’Enea e al Comitato termotecnico italiano era una semplice presentazione e non una bozza di decreto.
Prestazioni energetiche in edilizia, allo studio i nuovi requisiti minimi
Il Sottosegretario, invece, ha detto che è stato predisposto ed è tutt’ora in fase di condivisione uno Schema di Decreto interministeriale che introduce nuove disposizioni riguardanti i sistemi tecnici per l’edilizia, finalizzate a favorire l’installazione, ove possibile, delle tecnologie più efficienti, nonché a prevedere sistemi avanzati di regolazione e controllo.
I valori minimi di performance dei prodotti per la climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria richiamati nel Decreto Requisiti Minimi - ha sottolineato Fontana - sono ormai ritenuti obsoleti da tutto il comparto edilizio ed impiantistico, poiché riferiti a rendimenti e prestazioni puntuali, cioè determinati con riferimento ad una precisa condizione di funzionamento e climatica, mentre la vigente regolamentazione europea sull’eco-progettazione e sull’etichettatura energetica si basa su performance stagionali, più vicine alle reali prestazioni in utenza degli impianti.
Negli scenari energetici al 2030 e al 2050 - ha aggiunto Fontana - un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione dell’economia e per il raggiungimento dell’obiettivo net zero è da attribuirsi ai progetti di efficientamento energetico e di promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili; in tale contesto i valori minimi di performance dei prodotti per la climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria richiamati nel decreto requisiti minimi contrastano con l’esigenza di adottare con sollecitudine misure efficaci che accelerino il perseguimento degli obiettivi europei.
Il nuovo decreto - ha risposto Barbaro - aggiorna i requisiti per le pompe di calore alla luce del mutato approccio in ambito di Ecodesign, ove attualmente i requisiti sono definiti sul rendimento stagionale piuttosto che su quello nominale. Il testo introduce una disciplina volta a favorire il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all’attività sismica, ponendo così elementi che sono volti all’integrazione di normative trasversali che esplicano la loro azione sugli edifici. E contiene disposizioni per l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.