A partire dal 31 ottobre 2024, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC ha perso la sua validità.
L’accesso ai cantieri è ora subordinato al possesso della patente a crediti ottenuta tramite il portale INL. La PEC quindi non è più una modalità accettata per inviare la documentazione, e le imprese inadempienti dovranno interrompere le attività nei cantieri fino a quando non saranno in possesso della patente a punti.
Le nuove disposizioni INL prevedono la sospensione o la revoca della patente a crediti in determinate circostanze. La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, ma può essere applicata anche in caso di incidenti gravi, come quelli che comportano inabilità permanente, o in presenza di rischi elevati per la sicurezza pubblica.
La revoca della patente, invece, è prevista in caso di dichiarazioni false sui requisiti di rilascio. In questo caso, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà fare richiesta per una nuova patente solo dopo 12 mesi dalla revoca, limitando così la possibilità di lavorare nei cantieri per un periodo significativo.
Sanzioni per chi opera senza patente o con crediti insufficienti
L’inosservanza delle nuove norme comporta sanzioni economiche e misure disciplinari significative. Un’impresa o un lavoratore autonomo che opera in un cantiere senza la patente a crediti o con una patente con meno di 15 crediti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro. Questa multa è priva di sconti o riduzioni attraverso la procedura di diffida.
Inoltre, chi non rispetta le normative viene escluso dalla possibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di sei mesi, un provvedimento pensato per incentivare il rispetto delle norme di sicurezza e ridurre i rischi nei cantieri, a vantaggio della tutela dei lavoratori e della sicurezza pubblica.